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Passaporti e Carte d’identità

PASSAPORTI PER ADULTI (MAGGIORI DI 18 ANNI)

Il passaporto biometrico italiano è un documento di identità con all’interno un microchip contenente i dati biometrici del titolare (foto, firma ed impronte digitali) che consente di viaggiare in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo Italiano.

Il libretto che viene attualmente rilasciato ha una validità di 10 anni e non si rinnova.
Il costo del passaporto è dato dal costo del libretto emesso dal Poligrafico dello Stato e da una tassa di concessione governativa.
Possono richiedere il passaporto all’Ambasciata d’Italia a Nairobi i cittadini italiani residenti nella circoscrizione iscritti nell’anagrafe del Consolato e nell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) di uno dei Comuni d’Italia. Tuttavia, anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE di questa Circoscrizione Consolare possono eccezionalmente richiedere il rilascio del passaporto per giustificati e documentati motivi di comprovata urgenza.
In tali casi i tempi di rilascio potrebbero risultare piuttosto lunghi in quanto occorre acquisire “Nulla Osta e Delega” da parte dell’Ufficio competente per residenza (Questura in Italia o altro Ufficio Consolare all’estero).

Per richiedere il rilascio del passaporto è necessario:
1. prenotare un appuntamento inviando la richiesta tramite email all’indirizzo consolare.nairobi@esteri.it;
2. compilare e seguire le istruzioni presenti nel modulo per il rilascio.

Si ricorda che la domanda di rilascio del Passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’Estero. I cittadini italiani residenti all’estero possono comunque chiedere il rilascio del passaporto presso qualsiasi ufficio emittente in Italia (Questura o Commissariati): in tali casi l’Ufficio emittente dovrà acquisire la delega da parte dell’ufficio competente per residenza.
E’ possibile, attraverso una procedura online, prenotare l’appuntamento per richiedere il rilascio del passaporto ad un ufficio emittente IN ITALIA.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato anche prima della scadenza ed entro e non oltre 6 mesi dalla stessa data di scadenza.

NOTE IMPORTANTI:
– ai fini del rilascio di un passaporto biometrico la normativa prevede la necessaria presenza fisica del richiedente per la rilevazione dei dati biometrici (foto, firma ed impronte digitali): è per tale motivo necessario prendere un appuntamento e presentarsi di persona presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi;
– le domande INCOMPLETE/NON CONFORMI alle istruzioni riportate nella checklist dei vari moduli di richiesta non potranno essere accolte;
– il passaporto viene rilasciato al richiedente il giorno stesso dell’appuntamento, qualora la documentazione presentata sia completa e non sia necessario effettuare accertamenti.

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.
Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Modulo di assenso

In caso di decesso di uno dei genitori basta presentare una copia del certificato di morte.
La legge non consente deroghe all’atto di assenso, tranne in caso di emissione di un Decreto Consolare (vedi sotto).

Modalità di apposizione della firma per la concessione dell’assenso:
– cittadini dell’Unione europea*: si può firmare l’assenso a casa ed allegare una fotocopia di un documento d’identità valido UE limitatamente alle pagine che mostrano la foto, i dati personali e la firma. L’assenso può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto o carta d’identità;
– cittadini non comunitari (NON UE): devono firmare l’assenso alla presenza di un funzionario Consolare.

(*) L’Unione Europea comprende i seguenti 27 paesi membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

In quest’ultimo caso l’autentica della firma può essere effettuata:
– dal funzionario Consolare addetto, nel caso di domanda presentata personalmente presso l’Ambasciata d’Italia a Nairobi;
– dal funzionario del Consolato Onorario più vicino alla propria residenza (vedi rete consolare);
– da un funzionario Consolare in qualsiasi altro Paese del mondo dove vi è una rappresentanza diplomatica Italiana;
– da un’altra pubblica Autorità preposta a tale compito (ad esempio: Notaio, Ufficio di Polizia, Funzionario Comunale, ecc.).

Decreto Consolare

Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso il richiedente può avviare la procedura di richiesta di emissione di un Decreto Consolare con il quale il Console Generale, in veste di Giudice Tutelare, puo’ eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto o della carta d’identità. Questo procedimento deve essere richiesto tramite una domanda scritta dell’interessato, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore. La richiesta deve indicare inoltre l’ultimo indirizzo ed il numero(i) di telefono del genitore non consenziente, in modo che l’Ufficio Consolare provi a contattarlo direttamente. Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.

Se si verifica che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sonoeffettivamente ingiustificate, il Capo della Cancelleria Consolare, in qualità di Giudice Tutelare e con apposito Decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto e/o della Carta d’Identità.

Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge da parte del richiedente.

PASSAPORTI PER MINORI TRA I 12 E I 18 ANNI

– Modulo per rilascio del passaporto al minore

Al minore dai 12 ai 18 anni può essere rilasciato un passaporto con una validità di 5 anni. Dal 26 giugno 2012 i minori possono viaggiare solo se muniti di documento di viaggio individuale.

I MINORI NON POTRANNO PIU’, IN NESSUN CASO, VIAGGIARE CON ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO DEI GENITORI.

Dal 25/11/2009 le generalità dei genitori vengono indicate a pag. 5 del passaporto del minore al momento del rilascio del passaporto. Per chiedere l’apposizione delle generalità dei genitori sui passaporti dei minori di 14 anni rilasciati prima del 25/11/2009 è necessario che entrambi i genitori facciano richiesta presso l’ufficio passaporti muniti del passaporto del minore e di un full birth certificate o estratto dell’atto di nascita dello stesso.
Si ricorda che il minore di anni 14 deve viaggiare accompagnato da almeno uno dei due genitori. Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persone diverse dai propri genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso una dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) che deve essere vistata dalla Rappresentanza consolare (all’estero) o dalla Questura (in Italia). I genitori possono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) recandosi personalmente, muniti di un documento di identità, presso l’Ufficio Notarile del Consolato Generale d’Italia.

PASSAPORTO PER MINORI DI 12 ANNI

– Modulo per rilascio del passaporto al minore

Per i minori dagli zero ai tre anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 3 anni.
Per i minori dai tre ai dodici anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 5 anni.

Dal 26 giugno 2012 i minori possono viaggiare solo se muniti di documento di viaggio individuale. I MINORI NON POTRANNO PIU’, IN NESSUN CASO, VIAGGIARE CON ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO DEI GENITORI.

Dal 25/11/2009 le generalità dei genitori vengono indicate a pag. 5 del passaporto del minore al momento del rilascio del passaporto. Per chiedere l’apposizione delle generalità dei genitori sui passaporti dei minori di 14 anni rilasciati prima del 25/11/2009 è necessario che entrambi i genitori facciano richiesta presso l’ufficio passaporti dell’Ufficio Consolare muniti del passaporto del minore e  di un full birth certificate o estratto dell’atto di nascita dello stesso.

ATTENZIONE: in entrambi i casi (appuntamento puo’ essere chiesto per posta a consolare.nairobi@esteri.it), è necessario che l’atto di nascita del minore sia stato registrato presso il Comune di iscrizione AIRE di uno dei genitori, direttamente in Italia o attraverso il Consolato competente per luogo di nascita.

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO: Il minore di anni 14 deve viaggiare accompagnato da almeno uno dei due genitori: qualora viaggi accompagnato da persone diverse dai propri genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso una dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) che deve essere vistata dalla Rappresentanza consolare (all’estero) o dalla Questura (in Italia).

– Per maggiori informazioni consultare la pagina web dedicata sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale