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REGOLAMENTI COMUNITARI

I regolamenti Comunitari n.1408/71 e 574/72, ampliati ed aggiornati a più riprese, disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera.
I Regolamenti Comunitari dettano norme generali in materia di assicurazione di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni), di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la disoccupazione involontaria, per l’assistenza nella malattia e nella maternità, per le prestazioni familiari.
Inoltre, i Regolamenti Comunitari non sostituiscono le legislazioni degli Stati membri, ma ne regolano l’applicazione in modo tale che i lavoratori che hanno svolto la loro attività all’estero non subiscano danni rispetto a coloro che hanno lavorato soltanto in Patria. I Regolamenti Comunitari sono stati istituiti per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
20901. La totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati nei Paesi membri, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni; 20902. Il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se essa è a carico di un altro Stato membro;
La parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui prestano lavoro. I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati ed autonomi (anche liberi professionisti) cittadini degli Stati membri; apolidi o profughi purché residenti negli Stati membri; familiari e superstiti; pubblici dipendenti. In tutti i Paesi membri è garantita l’assicurazione di vecchiaia, invalidità e morte, disoccupazione involontaria e gli assegni familiari.
L’istanza di pensione deve essere presentata all’istituzione competente per il territorio dello Stato in cui si è residenti, corredata dai seguenti documenti:
periodi di lavoro svolti in Italia; denominazione delle ditte; qualifica del lavoratore; sedi dell’INPS in Italia dove sono state versate le pensioni; libretto di lavoro, buste paga, lettere di assunzione, licenziamento, etc