La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.
Secondo i Regolamenti CEE, il periodo minimo è 52 settimane. Per le convenzioni bilaterali, il periodo minimo è stabilito in modo diverso dalle singole convenzioni. Per “Prorata Temporis” si intende il sistema secondo il quale ogni singolo Stato determina l’importo da versare in proporzione ai contributi versati al proprio interno.
Se ad esempio un lavoratore ha almeno 20 anni di contribuzione in Italia, ha diritto alla pensione nazionale in regime autonomo, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Quando invece gli anni di contribuzione sono inferiori, è necessario ricorrere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e negli altri Paesi convenzionati, al fine di maturare il diritto a pensione. In questo caso, il calcolo della pensione viene effettuato in Pro Rata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione. Per “importo minimale” si intende l’importo mensile delle pensioni che in pro rata non può essere inferiore a un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia. Nel 2003 l’importo del trattamento minimo era 402,12 Euro mensili. L’”integrazione al trattamento minimo” è quell’integrazione stabilita dalla legge, in aggiunta alla quota pensionistica spettante all’assicurato, affinchè tale quota raggiunga un “trattamento minimo”.