Analogamente ai Regolamenti Comunitari, le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:
20916. l’eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra tutti i cittadini degli Stati contraenti; 20917. l’assimilazione del territorio nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello da cui percepisce la prestazione;
C. la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto a prestazione. I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia e Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia.
Per quanto riguarda la Turchia, essa è legata all’Italia dalla Convenzione Europea , entrata in vigore il 12 aprile 1990.
Inoltre, le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e la Repubblica Ceca risultano firmate ma non ratificate.
Sono in vigore anche accordi parziali di sicurezza sociale:
1. L’accordo Italo-Messicano riguardante la trasferibilità delle pensioni; 2. L’accordo con Israele riguardante esclusivamente i lavoratori temporaneamente distaccati, che rimangono però totalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza.