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LA SICUREZZA SOCIALE

Per “sicurezza sociale” si intende quell’insieme di interventi finalizzati all’erogazione di beni e servizi in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi ed istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi sociali per vivere il mantenimento e l’assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

La sicurezza sociale comprende:

  • l’assistenza sociale che assolve ad una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa a tutti i cittadini in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell’ente erogatore; la previdenza sociale che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori.
  • I soggetti aventi diritto alla tutela sono:
    • i lavoratori subordinati e autonomi;
      • i dipendenti pubblici;
      • gli studenti; i pensionati;
      • i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra.

Le prestazioni principali per quanto riguarda lavoratori dipendenti ed autonomi sono le seguenti:

1. PENSIONE DI VECCHIAIA: a seguito dell’entrata in vigore della legge 335/95, il diritto a richiedere la pensione di vecchiaia è condizionato al possesso da parte del lavoratore di almeno 20 anni di contributi, di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne.

2. PENSIONE DI ANZIANITÀ: la pensione di anzianità è disciplinata dalla legge 335/95; secondo la predetta legge, il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore dipendente si consegue al raggiungimento di un’anzianità pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica o al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

3. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: l’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore  la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve avere 5 anni di assicurazione e di contribuzione: di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti alla domanda di assicurazione.

L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’INPS su domanda dell’interessato per periodi della stessa durata. Dopo 3 riconoscimenti successivi, l’assegno viene confermato in via definitiva.

L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.

4. PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITÀ: la pensione ordinaria di invalidità spetta all’assicurato che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per avere diritto alla pensione, l’assicurato deve poter far valere 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione, di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti la domanda di assicurazione.

La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione calcolata in base ai contributi che il lavoratore avrebbe maturato se avesse potuto continuare a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile.

5. PENSIONE AI SUPERSTITI: la pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto ed assume la denominazione di pensione di reversibilità, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta, se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma al momento della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.

I familiari che hanno diritto alla pensione sono: il coniuge e i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili; i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto; in assenza di tali beneficiari, fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.

6. PENSIONE SOCIALE: la pensione sociale viene concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni (italiani o di uno Stato della Comunità europea) residenti abitualmente nel territorio nazionale privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge.