1Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – (Normattiva).
ATTENZIONE! Tale procedura è dedicata ai richiedenti MAGGIORENNI che intendono acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis; per la registrazione dei MINORI si prega di visionare la sezione dedicata dell’Ufficio Stato Civile.
In base alla legge n.91 del 1992, chi è nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano; lo è solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Non rilevano la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
– Documentazione richiesta
b) un genitore o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell’interessato.
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
– Documentazione richiesta
PROCEDURA
La documentazione completa dovrà essere anticipata al seguente indirizzo email consolare.nairobi@esteri.it. L’Ambasciata procederà all’esame del caso e comunicherà eventuali ulteriori indicazioni.
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
PAGAMENTO
Le istanze di cittadinanza iure sanguinis sono soggette al pagamento di 600 EURO (Tariffe consolari). Il pagamento deve essere effettuato in scellini Kenioti o Mpesa il giorno dell’appuntamento. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.