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Cittadinanza Italiana tramite “Jure Matrimonii”

ACQUISTO CITTADINANZA “JURE MATRIMONII” (PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A) (art. 5, L. 91/1992)

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Dal 4 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge 1 dicembre 2018, n. 132, in base alla quale: chi richiede la cittadinanza italiana deve dimostrare di possedere, tra l’altro, una conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. A tal fine, deve presentare:

    • un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario,

oppure

    • una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Attualmente gli enti certificatori, riconosciuti e appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), sono:

    • l’Università per Stranieri di Siena;
    • l’Università per Stranieri di Perugia;
    • l’Università Roma Tre;
    • La Società Dante Alighieri.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA

Si segnala che, a partire dal 18 gennaio 2021, è operativo il portale “CIVES”, il nuovo sistema di gestione informatizzata delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana.
Le domande di cittadinanza dovranno pertanto essere presentate online, tramite tale Portale.
Per ricevere le credenziali personali di accesso al Portale, occorre registrarsi sul sito: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

NOTA:

    • il portale è disponibile solo in lingua italiana;
    • Il portale è disponibile dal lunedì al venerdì 08:00 – 20:00 e il sabato 08:00 – 14:00 ore Italiane.

Una volta effettuato l’accesso al Portale, il/la richiedente dovrà inserire una serie di dati e i seguenti documenti:

    1. documento di riconoscimento in corso di validità;
    2. certificato di nascita;
    3. certificato penale del Paese di origine;
    4. Eventuali Certificati penali degli altri paesi in cui si è risieduto dopo il compimento dei quattordici (14) anni di età;
    5. Estratto per riassunto dai registri dell’atto di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
    6. Certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo Di Riferimento Per Le Lingue);
    7. Ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113, con l’indicazione del NOME e COGNOME del richiedente la cittadinanza, da effettuare a favore del Ministero dell’Interno sul conto corrente postale intestato a:
      • “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
        • Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
        • Indirizzo della Banca: Viale Europa 175 – Roma
        • IBAN: IT54D0760103200000000809020
        • Motivo della rimessa: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 + nome e cognome del richiedente
        • BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXX
        • BIC/SWIFT Code: PIBPITRA (for transactions of the EUROGIRO system)
        • Euro 250,00

NOTA BENE:

    • I documenti menzionati nei punti 1, 2, 3 e 4 dovranno essere corredati da legalizzazione e traduzione prima di essere caricati sul portale.
    • La legalizzazione viene effettuata con Apostille se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la legalizzazione deve essere effettuata dall’Ambasciata o dal Consolato Generale competente per il Paese di rilascio.
    • I documenti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall’Ambasciata/Consolato competente oppure legalizzata con Apostille.
    • I certificati indicati nei punti 3) e 4) hanno una validità massima di sei (6) mesi a partire dalla data di rilascio.
    • Si raccomanda di inserire i dati in maniera completa e corretta. Eventuali errori di digitazione o l’invio di domande incomplete comportano infatti il rigetto della domanda.
    • In caso una domanda fosse rigettata il richiedente dovrà ricaricare la domanda dall’inizio ed effettuare un nuovo pagamento.
    • Le generalità inserite dovranno corrispondere esattamente a quelle riportate nell’atto di nascita del Paese di origine del richiedente (Circolare n. 462 del 18/01/2019 del Ministero dell’Interno) e a quelle contenute nel/nei certificato/i penale/i – oltreché, ovviamente, nel passaporto e in tutti gli atti rilasciati a suo favore. Per le donne, deve essere riportato il cognome da nubile.

PROCEDIMENTO

Il Portale “CIVES” effettuerà un preliminare controllo sulla concordanza dei dati inseriti.

In caso di difformità, verrà richiesto il caricamento di ulteriori certificati che dirimano il conflitto, quali, ad esempio, certificati di esatte generalità, certificati di matrimonio locale, certificati di nascita con annotazioni marginali o sentenze di cambio nome/cognome.

Le domande complete e corrette verranno invece notificate elettronicamente all’Ambasciata d’Italia in Nairobi, che provvederà alla successiva verifica dell’istanza, e alla sua validazione oppure rifiuto.

Si segnala, ad ogni buon fine, che il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione del/la richiedente un canale di assistenza tecnica dedicata che potrà assisterlo/a durante le varie fasi della compilazione delle domande sul Portale “CIVES”.

Il controllo dello stato della pratica è di competenza del richiedente sul Portale CIVES.