Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero
ATTENZIONE – Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il D.L.12.09.2014, n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero: una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
- la sentenza di separazione e la sentenza passata in giudicato – Fare autenticare tale certificato dal Ministero degli Affari Esteri del Kenya, Legal Division – questo servizio potrà essere ottenuto dal proprio portale E-Citizen – Welcome (ecitizen.go.ke) [nuova procedura operativa dal 18.12.2023]
- la traduzione ufficiale della sentenza – Servizi di traduzione – Ambasciata d’Italia Nairobi (esteri.it);
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- una fotocopia di tutta la documentazione presentata;
- atto di registrazione del divorzio presso l’Ufficio di Stato Civile del Paese.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.