NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DI NASCITA DI MINORENNI FIGLI DI GENITORI ITALIANI
La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile online (fonte: Normattiva)
Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
- il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il minore che rientra in uno dei casi elencati A), a1), a2) B), b1), b2) C)
***IMPORTANTE***
Qualora non si rientri in una delle categorie sotto esposte si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina CITTADINANZA “Acquisto della Cittadinanza per figli minori nati all’estero”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per “BENEFICIO DI LEGGE”
CASO A
A1) Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi in qualsiasi momento prima della data di nascita del figlio/a;
oppure
A2) Il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della data di nascita del figlio/a.
Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
ATTENZIONE: Se si rientra nella casistica A1) o A2) non sarà necessario attenersi alle casistiche B) o C) che richiedono DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA.
CASO B
B1) Alla data di nascita del minore, un genitore possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.
oppure
B2) Alla data di nascita del minore, un nonno/a possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana. ATTENZIONE: Nel caso di nonno con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore deve comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, anche se non esclusiva.
CASO C
Il minore stesso non possiede né può ottenere un’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione ecc.).
Si considera ad esempio in possesso di un’altra cittadinanza il minore che:
- la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori;
- la acquisti iure soli (es. per nascita in Paesi che applicano questo principio);
- la acquisti tramite semplice dichiarazione, senza possibilità di diniego da parte delle autorità estere (ad esempio, per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
***ATTENZIONE***
La responsabilità di fornire tali prove è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Si invita a inoltrare, tramite indirizzo email, la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.
Quest’Ambasciata si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa. In tal caso, le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.
COME FARE RICHIESTA DI REGISTRAZIONE TRAMITE AMBASCIATA
La documentazione completa dovrà essere anticipata al seguente indirizzo e-mail consolare.nairobi@esteri.it. L’Ambasciata procederà all’esame del caso e comunicherà eventuali ulteriori indicazioni.